DL Ambiente bis: tempi certi per le bonifiche, tra nuove misure per clima ed economia circolare

12 Ottobre 2026

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 2 ottobre 2026 lo schema di decreto-legge recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche», proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il provvedimento, attualmente all'inizio dell'iter di conversione in legge, interviene su diversi ambiti disciplinati dal D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

Istruttorie ambientali, fondo eventi imprevedibili, dissesto idrogeologico ed economia circolare

Sul fronte delle istruttorie ambientali (art. 1), il decreto attribuisce alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC anche le verifiche di assoggettabilità a VIA e, dal 2026, finanzia il rimborso ai proponenti dei diritti di istruttoria con i proventi delle tariffe istruttorie, fino a 5 milioni di euro annui; lo stesso articolo, al comma 2, autorizza una spesa di 500 mila euro per il 2027 per rafforzare, con riferimento ai profili sanitari, le istruttorie su rinnovo e riesame delle AIA statali (punto su cui si tornerà in chiusura).

L'art. 2 istituisce presso il MASE un Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima, con una dotazione di 11 milioni di euro annui dal 2027, a sostegno dei Comuni alle prese con crisi del ciclo dei rifiuti, tutela di flora e fauna autoctone o altri effetti dei cambiamenti climatici che non giustificano la dichiarazione dello stato di emergenza, nel limite di 1 milione di euro per singolo evento.

L'art. 3 pone a carico dei quadri economici degli interventi, nel limite del 3%, i costi dell'assistenza tecnica prestata ai Commissari di Governo per il dissesto idrogeologico.

L'art. 4 interviene sull'economia circolare con più misure di semplificazione: regole sui conflitti di interesse nei sistemi EPR e nei consorzi degli imballaggi; l'innalzamento a 4.000 metri cubi del limite di deposito per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto e il riutilizzo diretto, senza caratterizzazione, per i cantieri puntuali fino a 20 metri cubi; una procedura più snella per l'impiego del CSS-combustibile negli impianti AIA, con comunicazione o mero aggiornamento del titolo a seconda del tipo di impianto; la proroga al 31 dicembre 2030 della deroga per i cementifici; e nuovi obblighi di comunicazione al CONAI sulla plastica riciclata nelle bottiglie per bevande.

Bonifiche: tempi certi e potere sostitutivo regionale (art. 5)

È sulle bonifiche che il decreto introduce la novità più rilevante sotto il profilo procedurale. Interviene sull'art. 244 del Codice dell'ambiente, che disciplina l'ordinanza con cui la provincia diffida il responsabile della contaminazione ad intervenire: l'ordinanza dovrà ora essere adottata entro un termine certo di centocinquanta giorni dalla comunicazione del superamento delle soglie di contaminazione, e notificata senza indugio anche al proprietario del sito. A presidio di questo termine viene introdotto un meccanismo di potere sostitutivo in due fasi: se la provincia non rispetta il termine, la regione le assegna non più di trenta giorni per provvedere; decorso inutilmente anche questo termine, l'ordinanza è adottata direttamente dalla regione, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) e senza nuove risorse.

Le altre modifiche in materia di bonifiche sono di portata più circoscritta: un futuro decreto dovrà definire i criteri di caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale (SIN); vengono soppressi due parametri dalla tabella delle concentrazioni soglia di contaminazione per i metalli nelle acque sotterranee; le procedure accelerate già previste per i siti orfani si estendono agli interventi di bonifica finanziati dal Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027; infine, per la Terra dei fuochi il decreto autorizza una spesa per il 2026 e il 2027 a favore del Commissario unico, soggetta a rendicontazione periodica e a revoca automatica delle somme non impegnate entro il 31 dicembre dell'anno di stanziamento.

Osservazioni conclusive

Il provvedimento, pur di portata settoriale, incide su una pluralità di discipline tecniche (VIA/AIA, gestione rifiuti, bonifiche, protezione civile) con interventi puntuali ma significativi per operatori e pubbliche amministrazioni, in particolare sul fronte della semplificazione per terre e rocce da scavo e per l'impiego del CSS-combustibile. Resta da monitorare l'iter di conversione, nel corso del quale il testo potrà subire modifiche prima dell'approvazione definitiva.

Merita un rilievo a parte l'intervento sulle tempistiche dei procedimenti di bonifica. Fissare un termine certo di centocinquanta giorni per l'adozione dell'ordinanza nei confronti del responsabile della contaminazione, affiancato da un meccanismo di potere sostitutivo regionale in caso di inerzia della provincia, risponde a un'esigenza pratica spesso sottovalutata: le aree contaminate, infatti, sono frequentemente individuate dalla pianificazione urbanistica e industriale locale come aree prioritarie per nuovi insediamenti produttivi, proprio in quanto già compromesse e dunque preferibili, in un'ottica di contenimento del consumo di suolo, a terreni vergini. In quest'ottica, accelerare e rendere prevedibili i tempi della fase di accertamento e diffida non è solo una misura di efficienza amministrativa, ma uno strumento funzionale alla politica di rigenerazione territoriale: più rapidamente si individua il responsabile e si avvia l'intervento di bonifica, prima un'area degradata può essere restituita a un uso produttivo, riducendo la pressione verso l'edificazione di suoli non ancora antropizzati e favorendo, al contempo, la riqualificazione di terreni altrimenti destinati a restare inutilizzati per anni in attesa degli esiti dei procedimenti.

Un'ulteriore novità significativa riguarda il rafforzamento istruttorio sulle AIA statali. Il comma 2 dell'articolo 1 autorizza una spesa di 500 mila euro per l'anno 2027 destinata a rafforzare, con specifico riferimento ai profili sanitari, le attività istruttorie del MASE connesse al rinnovo ed al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale già rilasciate, nonché al rispetto delle relative condizioni. Non si tratta di una misura di semplificazione procedurale in senso proprio, quanto piuttosto di un rafforzamento dei presidi di controllo: i gestori degli impianti soggetti ad AIA statale dovranno quindi attendersi, nelle fasi di rinnovo e riesame, una verifica più puntuale e approfondita della componente sanitaria, elemento che negli ultimi anni ha assunto un peso crescente nel dibattito sulle autorizzazioni ambientali.

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