La proposta per una nuova architettura europea degli appalti pubblici: il passaggio dalle direttive al regolamento

30 Settembre 2026

Il 9 settembre 2026 la Commissione europea ha adottato la proposta di Regolamento – COM (2026) 590 Public Procurement Act – che si pone l’obiettivo di armonizzare e semplificare la disciplina degli appalti pubblici nell’Unione europea.

Il nuovo Regolamento abrogherebbe, qualora adottato, le Direttive europee del 2014 in materia di appalti pubblici nei settori ordinari (2014/24/UE), nel settore dei servizi di pubblica utilità (2014/25/UE) e in materia di concessioni (2014/23/UE), accorpandole in un unico atto normativo e apportando modifiche sostanziali alla disciplina vigente.

Perché questa scelta proprio ora? La Corte dei conti europea, attraverso gli studi condotti “Special report – Pubblic procurement in the EU” - https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2023-28/SR-2023-28_EN.pdf - ha riscontrato la necessità di una maggiore apertura dei mercati alla concorrenza transfrontaliera, dell’agevolazione della partecipazione delle PMI e del rafforzamento del quadro di governance per prevenire irregolarità. È in questo contesto che il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare un piano d’azione volto a colmare le lacune nella legislazione e nella prassi in materia di appalti pubblici e a semplificare il quadro normativo.

     Lo strumento giuridico utilizzato: il regolamento

L’aspetto che in questa sede interessa approfondire, al netto dell’analisi dell’articolato che dovrà ancora passare al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, è proprio lo strumento normativo scelto, ossia il regolamento in luogo della direttiva.

Questo elemento, infatti, segna un cambio di prospettiva significativo nella politica del legislatore europeo, che emerge con chiarezza già dalla relazione illustrativa che accompagna la proposta di regolamento, nella misura in cui si afferma che: “Il consolidamento delle norme applicabili agli appalti pubblici, agli appalti nel settore dei servizi di pubblica utilità e alle concessioni in un unico strumento giuridico elimina la complessità e l’incoerenza derivanti dalla coesistenza di atti legislativi distinti e da scelte nazionali divergenti in materia di recepimento.”

È chiaro, quindi, che si abbandona lo strumento della direttiva, che per sua natura impone il recepimento nella legislazione nazionale da parte dei singoli stati membri, per contrastare la frammentazione delle fonti normative e diminuire lo sforzo interpretativo che ne deriva.

Attraverso l’utilizzo del regolamento, che produce effetti uniformi in tutti gli Stati membri dalla data della sua applicazione, si auspica una riduzione dei margini di discrezionalità degli ordinamenti nazionali nell’attuazione della disciplina europea, con il proposito ultimo di rilanciare l’efficienza e la competitività di un settore che, secondo i dati della Commissione, “rappresenta circa il 15% del prodotto interno lordo dell’Unione europea, corrispondente a un valore complessivo stimato attorno ai 2.500 miliardi di euro”.

In questa prospettiva, il contenuto della riforma e la scelta degli strumenti attraverso i quali essa viene attuata risultano strettamente connessi. Se l’obiettivo è quello di implementare un settore, quello degli appalti pubblici, che riveste un ruolo centrale nel funzionamento dell’economia di mercato europea, la semplificazione non può riguardare soltanto le norme sostanziali, ma deve investire anche le modalità attraverso cui tali norme vengono rese applicabili nei diversi Stati membri.

     L’iter legislativo

La proposta di Regolamento, presentata dalla Commissione dovrà passare all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio nell’ambito della procedura legislativa ordinaria. Non è pertanto possibile, allo stato, individuare una data per l’eventuale entrata in vigore del nuovo Regolamento. Sino a quel momento restano applicabili le direttive attualmente vigenti in materia di contratti pubblici, senza effetti sulle procedure di gara in corso.

   Ricadute operative per le stazioni appaltanti italiane

L’eventuale applicazione del Regolamento comporterebbe un significativo onere di adeguamento dell’attività delle stazioni appaltanti per gli affidamenti di rilevanza europea, chiamate a individuare di volta in volta il perimetro della disciplina unionale direttamente applicabile e quello ancora regolato dal D.Lgs. n. 36/2023. Ciò potrebbe tradursi nella revisione della documentazione di gara, delle clausole contrattuali e delle procedure interne, nonché nella necessità di coordinare la nuova disciplina con gli istituti del D.Lgs. n. 36/2023 che continueranno a trovare applicazione, con riferimento ad esempio ai contratti sotto-soglia.

Il coordinamento tra i due livelli normativi costituirà, pertanto, un passaggio operativo centrale per garantire uniformità nella predisposizione e nella gestione delle procedure di affidamento.

   Conclusione

La proposta del nuovo Regolamento introduce, dunque, un mutamento rilevante nell’architettura della disciplina europea dei contratti pubblici: alla frammentazione derivante dalle direttive e dai differenti recepimenti nazionali si intende sostituire un unico regolamento, direttamente applicabile agli Stati membri con l’obiettivo di rendere il quadro regolatorio più semplice ed efficacie.

Il paradosso è, tuttavia, che proprio mentre l’ordinamento europeo persegue la semplificazione e la stabilità del quadro regolatorio, il settore dei contratti pubblici continua ad essere interessato da interventi normativi frequenti e ravvicinati. Per amministrazioni e operatori economici, la prospettiva di una nuova riforma di sistema, destinata a sostituire il quadro europeo attualmente vigente, introduce infatti un ulteriore periodo di transizione e di adattamento, che rischia di minare nuovamente tale stabilità.

La semplificazione normativa perseguita dal nuovo regolamento potrà quindi tradursi in un effettivo beneficio per il mercato solo se accompagnata da un quadro regolatorio sufficientemente stabile nel tempo. Diversamente, il continuo susseguirsi di modifiche, anche quando orientate alla semplificazione, rischia di alimentare costi di adeguamento, incertezza interpretativa e difficoltà operative, incidendo sulla prevedibilità delle condizioni alle quali amministrazioni e operatori economici sono chiamati a programmare e realizzare gli investimenti.

Resta, infine, da verificare se la scelta del regolamento sarà effettivamente in grado di conseguire l’obiettivo di ridurre la complessità interpretativa della disciplina o se, al contrario, la stratificazione interpretativa ormai consolidatasi attraverso la giurisprudenza formatasi sulle precedenti direttive non avrebbe garantito, sul piano applicativo, un grado di certezza maggiore.

2026 - Morri Rossetti


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