1. Il contesto normativo Il 3 agosto 2026 la Giunta regionale della Lombardia ha adottato due provvedimenti attuativi della legge regionale 3 giugno 2026, n. 11 "Disposizioni in materia di insediamento di centri dati “che definiscono in modo operativo criteri, premialità e procedure autorizzative per i data center sul territorio regionale. 2. Le linee guida sul procedimento unico (DGR XII/6646) Quanto all'ambito di applicazione, le linee guida precisano che: Le linee guida confermano l'inclusione del titolo edilizio tra i titoli ricompresi nel procedimento unico. Viene inoltre chiarito il tema della conformità urbanistica, ma non nel senso auspicato dagli operatori: la conformità urbanistica resta un presupposto necessario e preliminare all'avvio del procedimento, da attestare con un Certificato di Destinazione Urbanistica aggiornato, e l'autorizzazione unica non costituisce di per sé variante agli strumenti urbanistici vigenti. Le linee guida inoltre precisano che, per gli impianti già autorizzati con AIA, il procedimento unico trova applicazione soltanto in caso di modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l-bis), del d.lgs. 152/2006, come ulteriormente specificate dalla d.g.r. 8 febbraio 2021, n. XI/4268. Le modifiche non sostanziali continuano invece a rientrare nella competenza della Provincia o della Città metropolitana di Milano, secondo la disciplina di cui all'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006. Fa eccezione l'ipotesi in cui il centro dati sia già titolare di un'autorizzazione unica regionale rilasciata ai sensi dell'art. 8 del d.l. 21/2026: in tale caso, anche gli ampliamenti che comportano modifiche non sostanziali dell'AIA restano di competenza regionale. Il procedimento prende avvio con la presentazione dell'istanza, tramite l'applicativo Bandi e Servizi operativo dal 1° settembre 2026 ovvero, nelle more, mediante PEC, e si conclude con il rilascio del provvedimento finale, previa verifica della completezza documentale e svolgimento della conferenza di servizi. Le linee guida forniscono anche criteri su calcolo della potenza termica nominale dei gruppi elettrogeni (da sommare quando condividono tipologia, combustibile e forma di energia prodotta) e sui limiti emissivi per i nuovi gruppi elettrogeni, che devono dotarsi di sistemi di abbattimento degli NOx e predisposizione per filtri antiparticolato, oltre a indicazioni su serbatoi, scarichi idrici, suolo, rifiuti e rumore. 3. Priorità energetico-ambientali, misure premiali e relazione energetica (DGR XII/6645) L'Allegato A individua quattro priorità. Il sistema premiale si articola come segue: (i) ogni priorità soddisfatta attribuisce un punto; (ii) il punteggio complessivo determina la fascia applicabile, da D ad A; (iii) le premialità crescono con la fascia, fino a includere priorità nei bandi regionali, riduzione del contributo di costruzione e riduzione della superficie destinata ai parcheggi pertinenziali. L'Allegato B disciplina i contenuti minimi della relazione energetica, articolata in sezioni che devono riportare almeno i dati identificativi del progetto (localizzazione, potenza IT, potenza di connessione, fabbisogno energetico, impianti di produzione in sito, superfici) oltre a una descrizione sintetica delle soluzioni tecnologiche adottate. La relazione è, inoltre, lo strumento con cui il proponente dimostra il perseguimento delle priorità ai fini delle misure premiali, e serve anche, ove ricorrano i presupposti, alla definizione delle eventuali misure compensative.