Accesso agli atti nelle gare di appalto: il conflittuale rapporto tra il diritto alla visione e l’invocata tutela del segreto tecnico e commerciale dell’offerente

26 Giugno 2026

La sentenza n. 10664 del 10 giugno 2026, del TAR Lazio (Sez. II Ter) si inserisce nell’ampio e vario panorama generale della  giurisprudenza formatasi sugli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 21.05.2026 n. 4090; TAR Roma, 04.05.2026 n. 7959;  TAR Trieste, 11.03.2026 n. 83; TAR Milano, 27.09.2025 n. 3006), in questo caso offrendo interessanti indicazioni in ordine all’onere motivazionale gravante sulla stazione appaltante quando accolga le richieste di oscuramento formulate dall’aggiudicatario.

La vicenda

La controversia trae origine dalla procedura di affidamento del servizio di pulizia e facchinaggio, nella quale la società ricorrente, classificatasi seconda, ha chiesto l’accesso integrale ai giustificativi dell’offerta presentati dall’aggiudicataria nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

La stazione appaltante ha consentito un accesso solo parziale, poiché erano state oscurate numerose informazioni relative ai costi della manodopera e ai costi delle attrezzature, sul presupposto dell’esistenza di segreti tecnici e commerciali, dedotti dall’aggiudicataria.

Secondo la ricorrente, tale oscuramento aveva impedito di verificare la reale sostenibilità dell’offerta e altresì non poteva trovare come giustificazione la tutela di segreti tecnici o commerciali, come invece era stato asserito dalla resistente; tale tutela di segretezza, invocata, si riferiva alla necessità di mantenere riservati aspetti attinenti alla propria organizzazione aziendale, quali ad esempio i rapporti commerciali riservati con alcuni fornitori.

Le ragioni della decisione

Il TAR nel dare ragione alla ricorrente ha escluso che l’organizzazione ordinaria dell’impresa o la mera distribuzione dei costi su più commesse possano integrare un segreto tecnico-commerciale, trattandosi di elementi fisiologici dell’attività imprenditoriale e non di soluzioni innovative suscettibili di garantire un vantaggio concorrenziale stabile; nonché ha ribadito un principio fondamentale, e precisamente, che le motivazioni delle stazioni appaltanti in tale ambito non devono essere solo apparenti ma devono essere espressione di una apposita istruttoria e bilanciamento degli interessi invocati ex art. 35 del d.lgs. n. 36/2023.

In particolare, i Giudici chiariscono che, in tali ipotesi, una corretta istruttoria dell’amministrazione si deve basare su una valutazione che deve avere un carattere oggettivo, effettivo e comprovabile della segretezza, nonché deve esprimersi sul vantaggio concorrenziale da essa derivante.

Il TAR, infine, fornisce un interessante spunto di riflessione laddove si voglia ricorrere all’istituto della segretezza ex art. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023: la stazione appaltante nell’ambito della sua attività istruttoria e valutazione deve individuare la soluzione meno restrittiva possibile; così ad esempio, è stato ritenuto che laddove si invocasse la segretezza riferibile a preventivi dei fornitori, sia sufficiente oscurare i nominativi delle imprese fornitrici, lasciando invece conoscibili i prezzi praticati, indispensabili per verificare la congruità dell’offerta.

Considerazioni conclusive

La sentenza conferma un orientamento giurisprudenziale volto a scongiurare un utilizzo eccessivamente estensivo e strumentale delle richieste di oscuramento da parte degli operatori economici, ciò ancor di più a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023 in cui – secondo il nuovo quadro normativo – invocare a propria tutela il segreto tecnico e commerciale costituisce un’eccezione al principio di trasparenza e, come tale, richiede un rigoroso accertamento in concreto.

Il provvedimento assume, inoltre, particolare rilievo operativo per le stazioni appaltanti, chiamate a svolgere un’effettiva istruttoria sulle richieste di oscuramento e a motivare puntualmente le proprie determinazioni, evitando formule stereotipate o il mero recepimento delle dichiarazioni dell’aggiudicatario. La decisione contribuisce così a delineare un equilibrio tra trasparenza, concorrenza e tutela del know-how, coerente con i principi ispiratori del nuovo assetto normativo delineato dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.36/2023).

2026 - Morri Rossetti


Morri Rossetti S.t.p. S.r.l.

Sede legale: Piazza Eleonora Duse, 2 - 20122 Milano
Codice Fiscale/Partita IVA 04110250968
Registro delle Imprese di Milano n. 04110250968
Capitale Sociale 100.000,00 i.v.
cross