Il giudizio trae origine dal ricorso promosso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nei confronti del Comune di Gaeta, che aveva fatto ricorso all’istituto del project financing — avviato in larga misura su iniziativa dei concessionari demaniali uscenti — per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime, ritenendo tale strumento compatibile con i principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa. Secondo l’AGCM, al contrario, tale impostazione si risolverebbe in un’elusione dei principi eurounitari in materia di concorrenza, perseguendo di fatto l’obiettivo di favorire gli attuali concessionari uscenti e consentendo loro una proroga indiretta delle concessioni già in essere. Il Comune di Gaeta ha sostenuto che nessuna disposizione normativa precluda il ricorso alla finanza di progetto nell’ambito dell’affidamento delle concessioni balneari. L’AGCM ha invece evidenziato come tale istituto attribuisca al promotore un rilevante vantaggio competitivo, in particolare attraverso il diritto di prelazione, alterando così le condizioni di effettiva contendibilità del bene demaniale e compromettendo il confronto concorrenziale. Particolarmente significativo, in questa prospettiva, è il richiamo operato dall’Autorità all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 9449/2024, con la quale è stata rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione relativa alla compatibilità del diritto di prelazione con i principi eurounitari di libertà di stabilimento e tutela della concorrenza. Ne consegue che lo strumento del project financing, anche nel settore delle concessioni balneari, può trovare applicazione soltanto all’interno di una procedura realmente aperta al mercato, nella quale l’iniziativa privata si inserisca in un contesto caratterizzato da un’effettiva contendibilità del bene demaniale. In tale prospettiva, la decisione del TAR Lazio, sez. Latina (sentenza n. 562 dell’11 maggio 2026) conferma un orientamento ormai sempre più consolidato nella giurisprudenza amministrativa: nell’ambito delle concessioni demaniali marittime, la concorrenza non costituisce un momento eventuale o meramente terminale del procedimento, ma ne rappresenta il presupposto strutturale e indefettibile. È,infatti, la fase genetica della procedura che deve garantire la piena apertura alla contendibilità del bene demaniale, in coerenza con i principi del diritto europeo e con la funzione stessa dell’evidenza pubblica.