Subappalto necessario e favor partecipationis: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti della genericità dichiarativa nel DGUE

19 Maggio 2026

Con la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 17 aprile 2026, n. 3053, il giudice amministrativo affronta il tema sulla corretta dichiarazione del subappalto necessario e i limiti del soccorso istruttorio. La decisione assume rilievo poiché si colloca nel solco interpretativo volto a sostenere il principio del favor partecipationis, evitando esclusioni fondate su meri formalismi.

Il caso

La controversia trae origine da una procedura di gara per un appalto di lavori da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’operatore economico, primo in graduatoria, aveva dichiarato nel DGUE il ricorso al subappalto necessario ma all’esito delle verifiche sulla documentazione amministrativa, la stazione appaltante richiedeva, con soccorso istruttorio, un’integrazione del suddetto DGUE.

Veniva infatti contestata la genericità delle dichiarazioni sul subappalto riportate in offerta, in quanto non idonee a consentire di individuare, con sufficiente chiarezza, le categorie SOA delle lavorazioni affidate a terzi.

Il TAR Campania sul ricorso presentato avverso l’aggiudicazione aveva ritenuto che: “i nuovi DGUE sostitutivi di quelli originari […]hanno radicalmente mutato le dichiarazioni rese in precedenza”. Il Consiglio di Stato ribalta integralmente tale impostazione, specificando che la dichiarazione resa dall’operatore economico deve essere interpretata secondo il criterio del favor partecipationis.

Nel caso di specie, infatti, l’operatore economico aveva dichiarato:

  • di voler subappaltare tutte le lavorazioni consentite dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023;
  • il tutto nei limiti delle quote di lavorazioni indicate (rispettivamente: 49,99% per la mandataria; 30% per la mandante).

Per il Collegio, tale formulazione era sufficiente a manifestare, in modo chiaro ed inequivoco, la volontà di ricorrere al subappalto necessario relativamente alle categorie a qualificazione obbligatoria. Il successivo DGUE integrativo, prodotto in sede di soccorso istruttorio, non ha dunque modificato l’offerta, ma si è limitato a esplicitare un contenuto già desumibile dalla documentazione originaria.

La giurisprudenza richiamata: il rapporto tra soccorso istruttorio e immodificabilità dell’offerta

La sentenza si fonda su precedenti ormai consolidati in materia. In primo luogo, il Consiglio di Stato richiama il principio secondo cui: “A fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara (…) deve essere favorita l’ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor partecipationis” [Cons. Stato, Sez. VII, 6 giugno 2023, n. 5545].

La pronuncia valorizza, inoltre, un precedente giurisprudenziale calzante: “La dichiarazione di subappaltare parti di opere appartenenti alle categorie (…) nella misura consentita dalle vigenti disposizioni di legge (…) soddisfa appieno l’onere formale della dichiarazione di subappalto necessario” [Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 2024, n. 820].

Tale orientamento assume ulteriore forza alla luce della struttura standardizzata del DGUE, che non distingue formalmente tra subappalto facoltativo e subappalto necessario.

Considerazioni conclusive

La sentenza in commento conferma una linea interpretativa sempre più orientata alla prevalenza della sostanza sulla forma nelle procedure ad evidenza pubblica.

Il messaggio che emerge è chiaro: l’esclusione dalla gara non può fondarsi su letture eccessivamente formalistiche delle dichiarazioni rese dagli operatori economici, soprattutto quando la volontà sostanziale risulti, comunque, riconoscibile dalla documentazione di gara.

In un contesto normativo profondamente influenzato dai principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, il Consiglio di Stato rafforza, dunque, una visione “pro-concorrenziale”.

2026 - Morri Rossetti


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