La giurisprudenza amministrativa, sulla scia delle pronunce della Corte di giustizia europea e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021, ha ormai consolidato un orientamento rigoroso: il sistema delle proroghe automatiche delle concessioni balneari è incompatibile con i principi europei di concorrenza, trasparenza e libertà di stabilimento. Il ruolo delle amministrazioni pubbliche: applicazioni concrete e criticità operative Nonostante la progressiva definizione dei principi, l’applicazione concreta della disciplina continua a generare criticità. Emblematica è la vicenda del litorale romano, ove il Consiglio di Stato ha riconosciuto la prevalenza dell’interesse pubblico alla continuità del servizio, consentendo il subentro dei nuovi concessionari individuati tramite gara, anche in pendenza di contenzioso, in ragione dell’imminente stagione balneare. Diversamente, nel caso del Comune di Grosseto, il T.A.R. Toscana ha annullato una proroga tecnica delle concessioni, evidenziando che le difficoltà degli enti locali nel conciliare continuità amministrativa e rispetto dei vincoli eurounitari non giustifichino la violazione del diritto comunitario. Analoghe problematiche emergono nella gestione delle procedure a Lignano, dove l’immediata esecuzione delle nuove assegnazioni ha comportato effetti rilevanti sulle imprese locali, mettendo in luce il delicato equilibrio tra apertura alla concorrenza e tutela del tessuto economico territoriale. Un profilo centrale, utile alla pubblica amministrazione, al fine di valutare la legittimità delle concessioni in essere, attiene alla distinzione tra proroghe avvenute ex lege, in esecuzione delle normative nazionali via via susseguitesi, e rinnovo delle concessioni all’esito di procedimenti amministrativi ad evidenza pubblica. Il T.A.R. Lazio con sentenza n. 6721 del 14 aprile 2026, ha riconosciuto la legittimità di una procedura per l’affidamento di una concessione demaniale marittima, fondata sul modello delineato dall’art. 18 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, poiché lo stesso aveva garantito un’adeguata pubblicità della procedura e la possibilità, per gli operatori economici del settore, di presentare osservazioni o domande concorrenti. Ciò consentirebbe di configurare un procedimento aperto al mercato anche in assenza di una gara formalmente strutturata. Dalla ricostruzione della vicenda emerge, infatti, che l’amministrazione comunale aveva articolato la procedura su più fasi con pubblicazione della determina di approvazione di un avviso pubblico e della relativa modulistica, pubblicazione degli avvisi relativi alle domande di rinnovo pervenute, approvazione degli schemi-tipo delle nuove concessioni e rilascio dei titoli in assenza di osservazioni o domande concorrenti. In particolare, il T.A.R. Lazio ha riconosciuto che il livello di pubblicità garantito dalla diffusione degli atti della procedura nell’albo pretorio online, e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Comune di Fiumicino, aveva assicurato una circolazione ampia e generalizzata delle informazioni ed il rispetto dei principi posti dalla normativa europea. La sentenza chiarisce quindi un principio di rilievo operativo: la legittimità della concessione deriva dalla valutazione, caso per caso, del procedimento che ha condotto al rilascio del titolo. Prospettive evolutive e conclusioni Il quadro complessivo resta caratterizzato da una significativa incertezza, alimentata anche dall’atteggiamento prudente della giurisprudenza amministrativa, che in alcuni casi ha evitato di pronunciarsi nel merito delle questioni più controverse attendendo sviluppi ulteriori. Parallelamente, i tentativi del legislatore di introdurre nuove proroghe – seppur motivate da esigenze emergenziali – si scontrano con i limiti imposti dal diritto europeo e con vincoli di sostenibilità finanziaria. In conclusione, il sistema delle concessioni demaniali marittime si configura come un ambito ancora in evoluzione.