L’art. 8 del decreto-legge c.d. “Bollette” segna un passaggio di rilievo nel processo di riconoscimento strategico dei Data Center per il sistema Paese. La scelta del legislatore è chiara: sottrarre tali progetti alla frammentazione procedimentale e ricondurli a un modello unitario, fondato su un procedimento unico incardinato presso l’autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del d.lgs. 152/2006. La norma opera una concentrazione sostanziale dei titoli abilitativi. La realizzazione e l’ampliamento dei centri dati, nonché delle relative reti di connessione di utenza di qualunque tensione, vengono autorizzati all’esito di una conferenza di servizi che assorbe in un unico contesto decisionale VIA, autorizzazioni paesaggistiche e culturali, concessioni idriche, autorizzazioni alle emissioni e ogni altro atto di assenso necessario. E’ una scelta di razionalizzazione che mira a superare la tradizionale sequenza di procedimenti autonomi e talvolta non coordinati, spesso fonte di incertezza temporale e conflittualità amministrativa. Il termine massimo di dieci mesi e proroga ammessa solo in casi eccezionali, esprime con nettezza l’obiettivo acceleratorio. Non è un dettaglio tecnico, ma un segnale politico: in un settore ad altissima intensità di capitale e a forte competizione internazionale tra territori, la prevedibilità dei tempi costituisce un fattore decisivo di attrattività. Analogamente, il coordinamento con la disciplina dei progetti dichiarati di interesse strategico nazionale conferma la volontà di collocare i Data Center nel novero delle infrastrutture essenziali per la competitività e la sicurezza digitale. CRITICITÀ A livello operativo emergono alcune criticità che rischiano di attenuare l’efficacia concreta dell’intervento normativo determinando un effetto contrario e quindi una chiusura del mercato. Ciò emerge ad esempio dall’inclusione obbligatoria, nell’ambito dell’autorizzazione unica, delle reti di connessione di utenza di qualunque tensione. L’operatore, infatti, sarà sostanzialmente tenuto ad attendere la definizione completa del punto di connessione alla rete di alta tensione da parte di Terna, prima ancora di poter presentare l’istanza per il data center; passaggi tecnici che possono richiedere tempi molto lunghi, talvolta pluriennali. Il rischio è quindi quello che si vada a creare un collo di bottiglia procedimentale in totale contrasto con la promessa finalità acceleratoria del decreto. Altro aspetto critico si riscontra nel fatto che il decreto introduce l’autorizzazione unica senza definirne in modo puntuale l’architettura operativa. Non è stato esplicitato in modo inequivoco quali procedimenti confluiscano effettivamente nel nuovo “contenitore”: se esso ricomprenda esclusivamente le autorizzazioni ambientali o se debbano esservi incluse anche le procedure edilizie e urbanistiche. Questa potenziale indeterminatezza interpretativa rischia di generare incertezze applicative, conflitti interpretativi tra amministrazioni e, paradossalmente, rallentamenti proprio nella fase iniziale di attuazione della riforma. Si nota, inoltre, l’assenza di una disciplina transitoria, ciò andrà sicuramente a creare incertezze applicative negli operatori di settore e negli investitori, i quali, a seguito dell’entrata in vigore del presente decreto potrebbero vedere vani gli sforzi imprenditoriali ed economici già messi in campo – seppur in fase preliminare – per l’autorizzazione e sviluppo di progetti di data center.