L’accesso civico generalizzato ai dati sanitari nella giurisprudenza amministrativa: note alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 7983 del 10 ottobre 2025

23 Dicembre 2025

La sentenza del Consiglio di Stato offre un’articolata ricostruzione dei limiti applicativi dell’accesso civico generalizzato, con specifico riferimento al settore della diagnostica sanitaria legata al tracciamento dei casi di SARS-CoV.

La sentenza assume rilievo per l’accurata ricostruzione interpretativa delle condizioni ostative all’accesso civico generalizzato, quali la natura “massiva” delle informazioni oggetto dell’istanza e l’eccessiva onerosità del trattamento dei dati, sotto il profilo della loro elaborazione.

La vicenda processuale

L’appellante aveva formulato un’istanza di acceso civico generalizzato (ex art. 5, co. 2, D.lgs. 33/2013) nei confronti di una società di diritto privato qualificabile come ente esercente attività di pubblico interesse – in quanto inserita nel novero dei laboratori autorizzati dal Ministero della Salute alla diagnosi molecolare del virus SARS-CoV – al fine di ottenere informazioni concernenti: a) la data in cui il laboratorio convenuto era stato autorizzato dal Ministero della salute a svolgere i suddetti test e b) il numero complessivo di test risultati positivi inviati alle ASL competenti.

Il TAR Lazio, in primo grado, aveva respinto il ricorso ex art. 116 c.p.a. con una duplice motivazione: il dato di cui alla prima richiesta era già accessibile autonomamente dal ricorrente, poiché disponibile sui siti istituzionali delle amministrazioni competenti e, la raccolta delle informazioni di cui alla seconda richiesta, avrebbe comportato “un carico di lavoro eccessivamente oneroso per il laboratorio resistente”.

Fra i motivi di impugnazione l’appellante lamentava che la sentenza del TAR fosse sprovvista di riscontri probatori, e che il Giudice non avesse, concretamente, indagato le ragioni sottese alla valutazione dell’attività di selezione e aggregazione dei dati come eccessivamente gravosa.

Il Consiglio di Stato ha quindi disposto un approfondimento istruttorio accertando che, i report contenenti i dati già elaborati, così come richiesti dall’appellante, non erano più disponibili in quanto eliminati secondo le procedure interne di chiusura attività.  

I limiti oggettivi dell’accesso civico generalizzato

Viene confermato così l’orientamento del Giudice di prime cure sulla necessità di una attività di elaborazione, sintesi, anonimizzazione e sistematizzazione dei “dati grezzi” non riconducibile alla mera “ostensione” di dati già formati e quindi al di fuori dei limiti di applicazione dell’accesso civico generalizzato.

Il Consiglio di Stato ribadisce in questa pronuncia un principio fondamentale: l’accesso civico generalizzato si estende a tutti i “dati, documenti e informazioni” detenuti dall’ente; tuttavia, tale estensione non elide il presupposto indefettibile della detenzione dei dati da parte dell’ente destinatario e della ragionevolezza (con riferimento alla proporzionalità dell’attività richiesta al soggetto che detiene le informazioni) dell’istanza.

Tale indirizzo si colloca in piena continuità con la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 10/2020 la quale ha affermato la legittimità – e in certi casi la doverosità – di respingere istanze di accesso civico “manifestamente onerose o sproporzionate e cioè tali da comportare un carico irragionevole di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche contenenti un numero rilevante di dati o documenti, ovvero richieste massive plurime pervenute in un arco temporale limitato da parte dello stesso soggetto […]”.

Finalità dell’istanza e bilanciamento degli interessi

Nel caso di specie il Consiglio di Stato rileva che la domanda – formulata in termini analoghi a una pluralità di laboratori – integra la categoria delle “richieste massive plurime”, idonee a pregiudicare il buon andamento dell’azione amministrativa, ponendo un carico di lavoro sproporzionato rispetto all’interesse perseguito dal privato.

Particolarmente dirimente è il rilievo connesso alla finalità dell’istanza: pur non essendo necessaria una motivazione specifica per richiedere l’accesso civico generalizzato, la valutazione sull’accoglimento dell’istanza deve tenere in considerazione la proporzionalità dell’attività amministrativa richiesta, limitandola entro i confini della sostenibilità operativa dell’amministrazione e la rilevanza pubblicistica dell’interesse perseguito.

Nel caso concreto, l’interesse è stato giudicato di natura privatistica e non funzionale alle finalità civiche del FOIA (Freedom of Information Act).

La sentenza in commento si inserisce nel consolidato percorso giurisprudenziale volto a bilanciare l’ampia portata dell’accesso civico generalizzato con i limiti necessari a evitare un utilizzo improprio dello strumento.

Il caso dimostra come, nel settore sanitario, l’elaborazione dei dati sensibili e la gestione di flussi informativi complessi impongano particolare prudenza: l’accesso deve essere garantito, ma non può tradursi in un obbligo di produzione di nuovi dati, che necessitano di un’attività di ricerca estrapolazione e analisi: il dato richiesto deve poter essere estratto e non formato ex novo.

La decisione costituisce dunque un punto di riferimento importante per la delimitazione dei confini fra trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa.

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