La disciplina Il Decreto “Salva Casa” è stato adottato con l’obiettivo di sbloccare il mercato immobiliare, favorendo sia la circolazione dei beni, sia gli interventi di recupero, ristrutturazione ed efficientamento energetico. In quest’ottica, una delle misure centrali del decreto è la semplificazione del regime giuridico del mutamento di destinazione d’uso, disciplinato dall’art. 23-ter del T.U. Edilizia. Le modifiche puntano a semplificare e rendere più flessibili le regole, sia per i cambi d’uso senza opere (funzionali), sia per quelli con opere, nell’ambito di un regime unitario che stabilisce i criteri e i titoli abilitativi richiesti per ciascun tipo di intervento. La destinazione d’uso di un immobile rappresenta l’elemento che ne definisce la funzione (ad esempio, residenziale, commerciale, industriale, ecc.) e ha un ruolo centrale sia sotto il profilo urbanistico sia edilizio. È importante precisare che non rileva l’uso che effettivamente viene fatto del bene da chi lo occupa: ciò che conta, dal punto di vista giuridico, è esclusivamente l’uso stabilito dal titolo abilitativo edilizio (come un permesso di costruire o una SCIA), che ha autorizzato la costruzione o l’ultimo intervento edilizio sull’immobile. Secondo la normativa previgente, in particolare l’art. 23-ter del D.P.R. 380/2001 (introdotto dal decreto “Sblocca Italia” nel 2014), la destinazione d’uso “originaria” è quella desumibile dalla documentazione che certifica lo stato legittimo dell’immobile, cioè quella stabilita dall’ultimo titolo edilizio valido. Questo aspetto è fondamentale perché la destinazione d’uso incide su numerosi elementi della gestione del territorio: permette, ad esempio, di suddividere le aree comunali in zone con specifiche funzioni, consente il calcolo degli oneri di urbanizzazione, determina gli standard urbanistici da rispettare e serve a valutare il carico urbanistico generato da nuove costruzioni o modifiche. La destinazione d’uso ha quindi una doppia valenza: Le novità introdotte Lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato illustra le principali modifiche apportate al sopracitato articolo 23-ter del D.P.R. n. 380/2001, che hanno ridefinito il quadro normativo sul mutamento della destinazione d’uso degli immobili. Di seguito, una panoramica delle novità più significative. Le riflessioni del CNN Il Consiglio Nazionale del Notariato infine sottolinea, giustamente, che il nuovo testo dell’articolo 23-ter del TUE, così come modificato dal decreto “Salva Casa”, non regola tutte le ipotesi di mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, ma solo quelle specificamente previste dal comma 1-ter. Restano quindi fuori dal perimetro della norma diversi casi, come il cambio di destinazione che coinvolga interi edifici, singole unità immobiliari situate al di fuori delle zone A, B e C, unità in zone A, B o C con passaggio da o verso la categoria rurale, oppure pertinenze che vengano convertite ad altra categoria funzionale. In assenza di una disciplina statale per queste fattispecie, si pone il problema di individuare il titolo edilizio minimo necessario. Le Linee Guida rinviano la questione alla normativa regionale, ma questo rinvio lascia un vuoto laddove la legge regionale non intervenga, poiché il decreto non prevede un titolo “residuale” applicabile. Il regime semplificato introdotto dal “Salva Casa” – SCIA ordinaria per i mutamenti solo funzionali e titolo per le opere nei mutamenti strutturali – è infatti pensato esclusivamente per i casi del comma 1-ter e non può essere esteso automaticamente alle ipotesi escluse.