Due sentenze, due visioni opposte Al centro del dibattito vi è l’articolo 41-quinquies della Legge urbanistica del 1942, una disposizione normativa risalente nel tempo ma tuttora centrale nella regolamentazione dello sviluppo edilizio e dei processi di riqualificazione urbana. Al riguardo, due recenti pronunce hanno acceso l’attenzione sull’obbligo di approvazione preventiva di un piano attuativo per gli edifici che superano i 25 metri di altezza: si tratta della sentenza del T.A.R. Milano n. 2748/2025 e di quella della Cassazione penale n. 26620/2025. Questa previsione nasce negli anni ‘40 per evitare edificazioni “a macchia di leopardo”, cioè isolate, slegate dal contesto e prive di adeguate opere di urbanizzazione. Ma oggi, con molti comuni già ampiamente urbanizzati, ci si chiede: ha ancora senso imporre in ogni caso l’obbligo di piano attuativo per gli edifici oltre una determinata altezza? Le interpretazioni della giurisprudenza amministrativa e di quella penale risultano in contrasto tra di loro, evidenziando posizioni contrapposte e incertezze applicative sull’ambito applicativo della norma. Il T.A.R. Milano: contesto urbanizzato, niente obbligo Secondo i giudici del T.A.R. Milano (v. sentenze nn. 2748/2025 e 2747/2025), l’obbligo del piano attuativo non può essere applicato in modo meccanico e automatico, soprattutto in contesti già urbanizzati, in cui sono già presenti la rete dei servizi, delle strade e delle infrastrutture. In sostanza: se l’area è già urbanizzata, e l’intervento non altera l’equilibrio complessivo del tessuto urbano, non è – per forza – necessario il piano attuativo. Questa posizione, per certi versi, valorizza la discrezionalità tecnica e politica dell’amministrazione comunale, che può decidere caso per caso se un intervento richieda una pianificazione di livello attuativo oppure possa essere autorizzato tramite titolo diretto. La Cassazione penale: norma rigida, obbligo sempre Per la Cassazione penale (v. sentenza n 26620/2025), non sembrano esserci dubbi: quando si superano i 25 metri di altezza, il piano attuativo è obbligatorio. Non importa se l’area sia già urbanizzata, servita o “interclusa” in un tessuto edilizio esistente. La norma, scrivono i giudici, non lascia spazio a eccezioni: ha una funzione di presidio urbanistico, e come tale non può essere interpretata in modo flessibile o adattabile. Due approcci interpretativi a confronto Entrambe le posizioni dei giudici partono da presupposti rilevanti. Il T.A.R. Milano si muove nell’ottica della semplificazione amministrativa e del buon governo del territorio, mentre la Cassazione penale punta sulla legalità formale e sulla necessità di mantenere un sistema urbanistico controllato e trasparente. Queste due pronunce, più che offrire certezze interpretative, dimostrano quanto il nostro sistema urbanistico sia ancora legato a norme mal coordinate, spesso distanti dalla realtà delle città contemporanee. Serve una riforma chiara, che stabilisca quando davvero serve un piano attuativo, anche alla luce del singolo contesto urbano a cui si applica la norma. Nel frattempo, chi progetta o costruisce edifici oltre i 25 metri dovrà muoversi con estrema cautela: ciò che è considerato legittimo da un Tribunale potrebbe non esserlo per un altro. E il rischio, purtroppo, non è solo amministrativo/burocratico, ma anche penale.