Il procedimento di sanatoria a seguito del D.L. salva casa Con l’entrata in vigore della Legge n. 105/2024, di conversione del Decreto-Legge n. 69/2024, noto come “D.L. Salva Casa” (oggetto delle “Linee di indirizzo e criteri interpretativi” pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)) il procedimento di sanatoria edilizia ha subito una modifica significativa. Con l’introduzione del nuovo articolo 36-bis nel D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia – TUE), il legislatore ha operato una significativa distinzione nei percorsi di sanatoria, differenziandoli in base alla gravità dell’abuso edilizio, prevedendo, ora, due distinti percorsi di sanatoria: Con l’inserimento dell’art. 36-bis del TUE si prevede, pertanto, che la sopradescritta categoria di abusi meno gravi possa essere oggetto di una procedura di sanatoria “semplificata” o si potrebbe definire “asimmetrica” che si distacca radicalmente dal percorso tradizionale previsto dall’art. 36 del TUE. Questo nuovo assetto rende, pertanto, cruciale la corretta qualificazione dell’abuso edilizio, al fine di individuare la procedura di sanatoria più appropriata. Sanatoria con opere Il procedimento di sanatoria semplificata, introdotto mediante il “D.L. Salva Casa”, contempla altresì la possibilità di ottenere la c.d. “sanatoria con opere” consentendo alla pubblica amministrazione di prescrivere l’esecuzione di opere necessarie dopo la presentazione dell’istanza, come condizione per il titolo in sanatoria. Si prevede, in particolare, che lo sportello unico possa condizionare il titolo: Sub-procedimento per la verifica di compatibilità paesaggistica L’articolo 36‑bis, comma 4, del TUE stabilisce che, per le ipotesi di abuso meno grave (previste dall’art. 36‑bis) realizzate senza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento. Questa procedura si applica anche se i lavori hanno determinato la creazione o l’ampliamento di superfici e volumi, una possibilità confermata esplicitamente dalla Circolare n. 19 del 2 aprile 2025 del MiC. Tale circolare chiarisce che, nonostante la previsione dell’art. 167, comma 4, lett. a), del D.lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) – che, invero, esclude tali ipotesi dalla sanatoria – l’art. 36‑bis è applicabile grazie al principio della successione delle leggi nel tempo. Da ultimo si evidenzia che l’autorità competente deve esprimere il proprio parere entro un termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della soprintendenza, da rendersi entro 90 giorni. Qualora i pareri non vengano resi entro i termini stabiliti, si intende formato il silenzio-assenso, e il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. Il nodo delle variazioni essenziali in zone vincolate Nonostante la Circolare del MiC abbia confermato la legittimità della sanatoria paesaggistica attraverso il nuovo art. 36‑bis, resta aperto un potenziale conflitto normativo con l’art. 32, comma 3, del TUE. Quest’ultimo, infatti, considera le variazioni essenziali su immobili vincolati come abusi totali, applicando le sanzioni previste dagli artt. 31 e 44, una qualificazione che comporta un regime più severo e una procedura più restrittiva. Il risultato è che, da un lato, l’art. 36‑bis include le variazioni essenziali (anche in contesti vincolati) tra gli interventi sanabili con la procedura semplificata; dall’altro, l’art. 32 comma 3 le classifica ancora come difformità totali se in area paesaggistica. Ne nasce un quesito concreto: possono le variazioni essenziali in zona vincolata accedere alla sanatoria semplificata o devono seguire il percorso più rigoroso dell’art. 36? Finché non arriveranno interventi legislativi illustrativi o chiarimenti più espliciti, rimane elevato il rischio di interpretazioni divergenti tra amministrazioni o tribunali.